giovedì 8 gennaio 2009

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 11/1968
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI
Relatore BONIFACIO
Udienza Pubblica del 14/02/1968 Decisione del 21/03/1968
Deposito del 23/03/1968 Pubblicazione in G. U.

Massime: 2748 2749 2750 2751 2752
N. 11SENTENZA 21 MARZO 1968Deposito in cancelleria: 23 marzo 1968.Pubblicazione in “Gazz. Uff.le” n. 84 del 30 marzo 1968.Pres. SANDULLI - Rel. BONIFACIO



4. - Ciò posto, la Corte osserva che per un’esatta valutazione del fondamento della questione sottoposta al suo esame occorre tener presente che la legge impugnata, realizzando un proposito espresso fin dal 1944 dal legislatore democratico (art. 1 del D.L. Lt. 23 ottobre 1944, n. 302), disciplina l’esercizio professionale giornalistico e non l’uso del giornale come mezzo della libera manifestazione del pensiero: sicché è esatto quanto sostengono sia la difesa dell’Ordine di Sicilia sia l’Avvocatura dello Stato, che essa non tocca il diritto che a “tutti” l’art. 21 della Costituzione riconosce. Questo sarebbe certo violato se solo gli iscritti all’albo fossero legittimati a scrivere sui giornali, ma è da escludere che una siffatta conseguenza derivi dalla legge. Ne costituisce riprova, oltre l’oggetto stesso del provvedimento, l’esplicita disposizione contenuta nell’art. 35: il quale, in quanto subordina l’iscrizione nell’elenco del pubblicisti alla prova che il soggetto interessato abbia svolto un’“attività pubblicistica regolarmente retribuita per almeno due anni”, dimostra che la stessa legge considera pienamente lecita anche la collaborazione ai giornali che non sia né occasionale né gratuita. Senza che ci sia bisogno di affrontare questioni di interpretazione non essenziali per la presente decisione, appare certo che l’art. 35 circoscrive la portata del divieto sancito nell’art. 45, limita l’estensione dell’obbligo di iscrizione all’albo e, in definitiva, conferma che l’appartenenza all’Ordine non è condizione necessaria per lo svolgimento di un’attività giornalistica che non abbia la rigorosa caratteristica della professionalità.