sabato 10 gennaio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE RIBADISCE

SENTENZA N. 38/1997
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare perl'abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69

1. - La richiesta di sottoporre a referendum abrogativo l'interalegge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione digiornalista), risulta ammissibile non sussistendo le ragioni ostativericonducibili all'art. 75 della Costituzione ed alla relativaelaborazione giurisprudenziale. Giova preliminarmente ricordareche questa Corte si è già occupata, in sede di giudizio incidentale dilegittimità costituzionale, di alcune norme della legge in oggetto. Inquelle occasioni (sentenze n. 71 del 1991 e n. 11 del 1968) il Collegio- chiamato a verificare se l'esistenza dell'Ordine professionale deigiornalisti fosse contrastante con l'art. 21 della Costituzione - haaffermato che non osta al principio della libera manifestazione delpensiero il fatto che i giornalisti siano così organizzati, ancheperché tale Ordine ha il «compito di salvaguardare, erga omnes enell'interesse della collettività, la dignità professionale e lalibertà di informazione e di critica dei propri iscritti». Inquesta sede, tuttavia, occorre precisare che l'aver escluso chel'esistenza dell'ordine dei giornalisti si ponga in contrasto conprincipi di rilevanza costituzionale, non significa che tale esistenzadebba ritenersi obbligatoria.

Nel dichiarare ammissibile il referendum sull'abrogazione dell'Ordine la Corte Costituzionale richiama la sentenza del 1968 e finisce per affermare , ancora una volta , che l'ODG ha il compito di vigilare sui propri iscritti "erga omnes" (*) e che l'esistenza di tale organo non è indispensabile.






(*)Nel linguaggio giuridico, si usa dire che ha efficacia erga omnes qualsiasi norma, decreto, contratto che senza eccezione alcuna venga applicato ad intere categorie di persone