giovedì 8 gennaio 2009

L'ISTITUZIONE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

La legge di istituzione dell'ordine dei giornalisti puoi visualizzarla qui

Legge 69 del 1963

Al fine della nostra trattazione è interessante l'art. 35 della legge 69/1963 che recita :

"Art. 35 (Modalità di iscrizione nell’elenco dei pubblicisti)Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda deve essere corredata oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del primo comma dell'art. 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni.Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31 (vedi legge 29 dicembre 1990, n. 428 legge comunitaria 1990 art. 9: "I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente agli articoli 33 e 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Ai medesimi cittadini, per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non si applica la condizione di reciprocità richiesta dall'articolo 36 della legge predetta")."

La parte in rosso evidenzia come la stessa legge che istituisce l'ordine afferma che per poter essere iscritti all'Albo occorre aver collaborato con un giornale da almeno 2 anni ancor prima di essere iscritti. Quindi conferma indirettamente la possibilità per chiunque di collaborare senza iscrizione. Questa interpretazione verrà ripresa nel 1968, 5 anni più tardi, dalla sentenza della 11/68 Corte Costituzionale a sostegno della tesi della "libertà di espressione sancito dalla Costituzione Italiana".